proposta_di_legge_marino.pdf | |
File Size: | 53 kb |
File Type: |
RPR.1. Discussione Progetto di legge On.le Marino: Disposizioni in materia di prevenzione, cura e riabilitazione dell’Obesità e dei Disturbi dell’Alimentazione
Curatore Donini LM
L’obesità grave è già considerata malattia invalidante da computare ai fini del riconoscimento dell’assegno d’invalidità ex art. 13, Legge n. 118/1971 (il D.M. 5 febbraio 1992 attribuisce, infatti, una percentuale d’invalidità che va dal 31 al 40% agli obesi con indice di massa corporea tra 35 e 40). La sentenza n. 16251 del 19 agosto 2004 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha inoltre riconosciuto per valori di IMC maggiori di 40, che sia l’indagine diretta del medico legale a poter riconoscere un grado di invalidità anche svincolato dai limiti specificati nella richiamata tabella ministeriale.
A questo proposito, si propone un iter semplificato riconoscendo agli obesi gravi con indice di massa corporea superiore a 40 il riconoscimento di un handicap con tutte le agevolazioni che questo riconoscimento prevede in merito alle provvidenze e ai benefici.
E’ugualmente legittima la previsione di un fondo statale specifico per i pazienti obesi e con DA. La stessa Corte costituzionale ha ritenuto conforme a Costituzione la previsione di fondi statali vincolati che prescrivono alle Regioni il rispetto del vincolo quando si tratta di provvedimenti che abbiano carattere di generalità e che riguardino senza distinzioni tutti gli aventi diritto (Corte cost. sent. n. 10/2010).
Tale fondo rispetta in pieno la ripartizione delle potestà legislative in materia concorrente se ha lo scopo di garantire un’adeguata uniformità di trattamento sul piano nazionale (Corte cost. sentt. nn. 124 del 2006, 332 del 2009 e 282 del 2002), e risponde a una esigenza unitaria, (Corte cost., ex plurimis, sentt. nn.10 del 2010 e 332 del 2009) condizioni tutte rispettate in questo caso, poiché il fondo ha lo scopo di ripristinare l’uniformità di trattamento di tali pazienti, favorendo una parità di accesso alle cure e un’eguaglianza sostanziale tra tutti i cittadini, compresi quelli affetti da obesità o DA.
Per quanto riguarda la copertura finanziaria del fondo per l’obesità e DA si deve ricordare che molte delle attività di ricerca, di diagnosi precoce e di cura dei Disturbi dell’Alimentazione e dell'Obesità non richiedono spese aggiuntive perché non è necessario prevedere l’accreditamento di nuovi posti letto. Molti degli interventi, infatti, possono operare attraverso la riconversione di strutture già esistenti: quelle di lungodegenza possono trasformarsi in comunità terapeutiche e i posti letto già accreditati nelle strutture pubbliche o private accreditate possono essere utilizzate per la riabilitazione intensiva.
D’altro canto, dovranno essere potenziati i Servizi di Dietetica e Nutrizione Clinica per far fronte a una sempre maggiore incidenza dell’obesità e dei DA nella popolazione.
Il fondo nazionale per l’obesità ed i DA richiede una copertura che può essere garantita da una quota dei fondi del Fondo sanitario nazionale per la parte destinata alla prevenzione. Come detto infatti una presa in carico precoce di tali malattie consente la prevenzione secondaria delle complicanze sul piano cardiovascolare, metabolico, broncopneumologico, osteoarticolare e neuromotorio.
E’ inoltre prevista una relazione annuale al Parlamento da parte del Ministro della salute che ha il duplice lo scopo di rendere più incisiva l’attività di controllo del Parlamento e di fornire spunti per migliorare la disciplina sulla base dell’esperienza degli anni precedenti.
Curatore Donini LM
L’obesità grave è già considerata malattia invalidante da computare ai fini del riconoscimento dell’assegno d’invalidità ex art. 13, Legge n. 118/1971 (il D.M. 5 febbraio 1992 attribuisce, infatti, una percentuale d’invalidità che va dal 31 al 40% agli obesi con indice di massa corporea tra 35 e 40). La sentenza n. 16251 del 19 agosto 2004 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha inoltre riconosciuto per valori di IMC maggiori di 40, che sia l’indagine diretta del medico legale a poter riconoscere un grado di invalidità anche svincolato dai limiti specificati nella richiamata tabella ministeriale.
A questo proposito, si propone un iter semplificato riconoscendo agli obesi gravi con indice di massa corporea superiore a 40 il riconoscimento di un handicap con tutte le agevolazioni che questo riconoscimento prevede in merito alle provvidenze e ai benefici.
E’ugualmente legittima la previsione di un fondo statale specifico per i pazienti obesi e con DA. La stessa Corte costituzionale ha ritenuto conforme a Costituzione la previsione di fondi statali vincolati che prescrivono alle Regioni il rispetto del vincolo quando si tratta di provvedimenti che abbiano carattere di generalità e che riguardino senza distinzioni tutti gli aventi diritto (Corte cost. sent. n. 10/2010).
Tale fondo rispetta in pieno la ripartizione delle potestà legislative in materia concorrente se ha lo scopo di garantire un’adeguata uniformità di trattamento sul piano nazionale (Corte cost. sentt. nn. 124 del 2006, 332 del 2009 e 282 del 2002), e risponde a una esigenza unitaria, (Corte cost., ex plurimis, sentt. nn.10 del 2010 e 332 del 2009) condizioni tutte rispettate in questo caso, poiché il fondo ha lo scopo di ripristinare l’uniformità di trattamento di tali pazienti, favorendo una parità di accesso alle cure e un’eguaglianza sostanziale tra tutti i cittadini, compresi quelli affetti da obesità o DA.
Per quanto riguarda la copertura finanziaria del fondo per l’obesità e DA si deve ricordare che molte delle attività di ricerca, di diagnosi precoce e di cura dei Disturbi dell’Alimentazione e dell'Obesità non richiedono spese aggiuntive perché non è necessario prevedere l’accreditamento di nuovi posti letto. Molti degli interventi, infatti, possono operare attraverso la riconversione di strutture già esistenti: quelle di lungodegenza possono trasformarsi in comunità terapeutiche e i posti letto già accreditati nelle strutture pubbliche o private accreditate possono essere utilizzate per la riabilitazione intensiva.
D’altro canto, dovranno essere potenziati i Servizi di Dietetica e Nutrizione Clinica per far fronte a una sempre maggiore incidenza dell’obesità e dei DA nella popolazione.
Il fondo nazionale per l’obesità ed i DA richiede una copertura che può essere garantita da una quota dei fondi del Fondo sanitario nazionale per la parte destinata alla prevenzione. Come detto infatti una presa in carico precoce di tali malattie consente la prevenzione secondaria delle complicanze sul piano cardiovascolare, metabolico, broncopneumologico, osteoarticolare e neuromotorio.
E’ inoltre prevista una relazione annuale al Parlamento da parte del Ministro della salute che ha il duplice lo scopo di rendere più incisiva l’attività di controllo del Parlamento e di fornire spunti per migliorare la disciplina sulla base dell’esperienza degli anni precedenti.